F.A.Q.

Come indicato nell’art. 3 del D.Lgs. 24/2023 (d’ora in poi “Normativa”), i soggetti che possono inviare una segnalazione di illecito e, conseguentemente, godere delle misure di protezione previste, sono:

  • I dipendenti delle amministrazioni pubbliche e delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico e dei concessionari di pubblico servizio;
  • i dipendenti dei soggetti del settore privato;
  • i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti, i consulenti ed i titolari di un qualsiasi rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;
  • i volontari e tirocinanti (retribuiti e non) che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso soggetti del settore pubblico o privato.

Oltre all’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante (vedi testo in home page), ai sensi dell’art. 17 della Normativa è fatto esplicito divieto di ritorsione, ove si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare al segnalante, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo, possono costituire ritorsioni i seguenti atti:

  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  • le note di merito negative o le referenze negative;
  • l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
  • la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • l'annullamento di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sono inoltre garantite alcune misure di protezione e sostegno per le persone segnalanti, fornite da ANAC e da enti del Terzo settore. Tali misure e l’elenco dei soggetti eroganti è disponibile sul sito web di ANAC.

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata, come previsto dall’art. 4 della Normativa, ad un incaricato aziendale (persona o ufficio interno) autonomo, dedicato e specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, oppure ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e parimente formato. In entrambi i casi i soggetti sono tenuti al vincolo della riservatezza dei dati raccolti e trattati e al segreto professionale.

Accedendo alla sezione “Inbox sicura”, utilizzando la password impostata nella segnalazione ed il codice univoco fornito dal sistema al momento dell’invio, sarà possibile visualizzare i dati inseriti nella segnalazione e verificare lo stato di avanzamento della pratica: se è stata presa in carico, se sono state richieste delle integrazioni alle informazioni inviate (e fornirle nell’apposita sezione) e se l’indagine è stata conclusa; in quest’ultimo caso sarà possibile leggere l’esito dichiarato.

La Normativa prevede che l’incaricato aziendale dia conferma della presa in carico della segnalazione entro 7 giorni dal suo invio ed emetta un esito entro 3 mesi dalla data della presa in carico. Sarà comunque impegno dell’azienda concludere la pratica e dare riscontro al segnalatore nel minor tempo possibile.

La Normativa prevede che l’incaricato aziendale dia conferma della presa in carico della segnalazione entro 7 giorni dal suo invio ed emetta un esito entro 3 mesi dalla data della presa in carico. Sarà comunque impegno dell’azienda concludere la pratica e dare riscontro al segnalatore nel minor tempo possibile.

Se della l’incaricato aziendale riterrà necessarie informazioni aggiuntive, ne darà comunicazione al segnalante attivando, nella scheda segnalazione, la sezione di messaggistica, in cui il segnalatore, accedendo alla “Inbox sicura”, potrà rispondere fornendo le integrazioni richieste.

Se il segnalatore, di sua iniziativa, entra in possesso di ulteriori informazioni che ritiene di dover integrare a quanto dichiarato nella precedente segnalazione, dovrà inviare una nuova segnalazione, in cui potrà indicare, nel campo descrittivo, il codice identificativo della precedente segnalazione, così da agevolare l’incaricato aziendale nell’associarla alla precedente.

Se della l’incaricato aziendale riterrà necessarie informazioni aggiuntive, ne darà comunicazione al segnalante attivando, nella scheda segnalazione, la sezione di messaggistica, in cui il segnalatore, accedendo alla “Inbox sicura”, potrà rispondere fornendo le integrazioni richieste.

Se il segnalatore, di sua iniziativa, entra in possesso di ulteriori informazioni che ritiene di dover integrare a quanto dichiarato nella precedente segnalazione, dovrà inviare una nuova segnalazione, in cui potrà indicare, nel campo descrittivo, il codice identificativo della precedente segnalazione, così da agevolare l’incaricato aziendale nell’associarla alla precedente.

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è l’autorità amministrativa nazionale preposta, oltre che alla gestione del canale esterno di segnalazione, alla vigilanza sulla corretta gestione dei canali interni di segnalazione e alla tutela dei soggetti coinvolti (segnalanti e segnalati), ed è autorizzata a comminare le sanzioni nel caso di inosservanza delle regole previste dalla normativa.

L’articolo 6 della Normativa stabilisce che il segnalante può inoltrare la propria segnalazione di illecito ad ANAC anziché all’azienda, se:

  • l’azienda non rientra nell’obbligo di attivazione del canale di segnalazione interno;
  • l’azienda, seppur obbligata, non ha attivato il canale interno di segnalazione o questo, se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4 della Normativa;
  • ha già inoltrato una segnalazione tramite il canale interno e la stessa non ha avuto seguito (non è stata presa in carico o è stata rifiutata);
  • ha motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che da essa possa derivare il rischio di ritorsione;
  • ritenga che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le informazioni su violazioni commesse o che si ritenga possano essere commesse, compresi i fondati sospetti, devono basarsi su elementi oggettivi, veritieri e concreti.

Se l’indagine sulla segnalazione porterà alla conclusione che essa sia infondata, l’incaricato aziendale emetterà un esito negativo, indicando le relative motivazioni.

Qualora si ravvisi nella segnalazione una finalità palesemente diffamatoria o illecita, non verrà più garantita la riservatezza delle informazioni del segnalante e sarà facoltà dell’azienda intraprendere eventuali azioni legali e/o disciplinari nei confronti del segnalante.